Art. 9.
(Osservatori regionali).

      1. Il Ministro dell'interno può delegare i prefetti dei capoluoghi di regione a istituire osservatori regionali, con il compito di:

          a) monitorare le attività di sicurezza sussidiaria;

 

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          b) formulare proposte alle autorità provinciali di pubblica sicurezza in ordine alle questioni di interesse di livello regionale;

          c) esprimersi sulle questioni attinenti alla sicurezza sussidiaria a richiesta del Ministro dell'interno o del prefetto del capoluogo di regione, anche su proposta delle altre autorità provinciali di pubblica sicurezza o delle autorità della regione competenti in materia di polizia amministrativa locale.

      2. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma 1:

          a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della regione;

          b) un rappresentante per ognuno dei questori della regione;

          c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

          d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza e di sicurezza avente sede nel territorio;

          e) un rappresentante per ogni sindacato di categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale;

          f) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di investigazione privata avente sede nel territorio e firmataria di contratto nazionale di lavoro.

      3. Alle riunioni dell'osservatorio regionale sono invitati i rappresentanti della regione e possono essere chiamati a partecipare esperti rappresentanti delle categorie economiche e imprenditoriali interessate.
      4. All'istituzione e al funzionamento dell'osservatorio regionale e alle attività svolte dagli esperti di cui al comma 3 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La

 

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partecipazione all'attività dell'osservatorio regionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese.